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- L'esperto risponde - Il Foro di FsC |
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L'AVVOCATO risponderà a tutte le vostre domande inerenti al tema bambini e loro genitori. Fai la tua domanda all'esperto
L’avvocato Cristina Cocchi si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1996. Avvocato dal 2000, svolge la sua attività giudiziale e di consulenza nel settore civilistico; si occupa di rapporti di famiglia, separazioni e divorzi, figli naturali, di questioni ereditarie .
Si interessa da anni della tutela dei diritti relativi all’immigrazione. E’ mamma di Giorgia.
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Un papà assente |
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Salve, vorrei un consiglio per favore.
Sono molto in ansia per la situazione familiare che sto vivendo e vorrei, se possibile, un aiuto da una persona competente come lei.
Le spiego brevemente la situazione. Mi sono lasciata con il mio compagno, non siamo sposati ma abbiamo una bambina di tre anni e non siamo stati mai una famiglia. Per vari motivi, tra i quali mancanze economiche e sede di lavoro all'estero o lontano dal paese del mio compagno non abbiamo mai convissuto, e forse perché non si è mai voluto prendere le responsabilità di una famiglia, nonostante io abbia una casa di mia proprietà; abbiamo convissuto solo per qualche giorno nelle vacanze estive e di Natale di quest'anno: il mio compagno si è fermato a dormire da me ma la mattina presto è pronto per uscire.
Lui non sa neanche cosa significa crescere una figlia, non c'è stato mai quando stava male e nei momenti più importanti fino ad oggi; in questi pochi weekend che ha dormito da me la bambina non voleva assolutamente dormirci anche perché lui russa molto e la bambina terrorizzata non riesce a dormire se non ci sono io con lei. Quelle rare volte che il papà è riuscito a portarla a dormire con lui, quando andavo a dormire trovavo la bimba seduta in mezzo al letto che piangeva e mi diceva che aveva paura perché ovviamente non si sentiva tranquilla, non c'era abituata e gli mette paura il russare. Io non voglio assolutamente allontanare il papà da mia figlia, anche perché io sono cresciuta senza un padre, portroppo mi è morto quando ero molto piccola, e so benissimo quello che significa crescere senza un papà e poi perché la bimba nonostante tutto è molto affezionata al papà. Ma vorrei che, fin quando la bambina non è più grande e riesce a capire e ad abituarsi di più alle abitudini del papà, la bimba dormisse da me e il papà ci può stare fino alla sera e poi me la riporta. Poi un'altra cosa fin da quando sono rimasta incinta i soldi che servivano per me e per sua figlia me li ha dati molto pochi e una volta ogni due-tre mesi, per non parlare dei debiti suoi che mi sono dovuta pagare io. Vorrei sapere in conclusione quando, quanto e come posso fargli vedere la bambina e quanto mi aspetta dell'assegno di mantenimento che lui dovrebbe essere obbligato a versarmi (l'assegno della bambina lo prendo io ed è di 135.00 euro perchè il mio stipendio è molto basso). La prego mi aiuti. Grazie
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Gentile Signora, La ringrazio per la stima che mostra nei miei confronti. La questione che mi sottopone è molto delicata e richiede la valutazione di molti elementi che non sono indicati nella sua lunga lettera. Le posso dire che in mancanza di accordo tra i genitori, l'organo giudiziario competente ad adottare i provvedimenti nell'interesse dei figli nati fuori dal matrimonio (affidamento, regolamentazione del diritto di visita, contributo di mantenimento) è il Tribunale per i minorenni del luogo dove il minore dimora abitualmente. Un caro saluto
Avv. Cocchi
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Cognome per il figlio |
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Buongiorno, vorrei sapere se un padre cha ha due cognomi deve trasmettere per forza entrambi al figlio o può scegliere di darne solo uno (il primo) per evitargli complicazioni burocratiche dato che il secondo cognome è praticamente un nome proprio e gli ha reso la vita difficile?
Grazie mille.
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Il cognome del padre andrà trasmesso così come è. In un secondo momento, nell'interesse del minore, ricorrendo motivi significativi e rilevanti, è possibile fare domanda di cambiamento del cognome al Prefetto.
La saluto.
Avv. C. Cocchi
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Nuove generalità |
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Buonasera. Ho l'affidamento esclusivo dei miei figli dal 2006, non hanno nessun rapporto con il padre sono stati interrotti gli incontri protetti e finalmente abbiamo ottenuto l'aggiunta del mio cognome.
Oggi sono andata al comune a fare la carta d'identita con il nuovo cognome e mi è stato risposto che io non potevo farla. Vorrei sapere se mi è capitata una impiegata incapace o se ha ragione lei, vi ringrazio e aspetto una vostra notizia grazie
Rita
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Cara Signora Rita, se lei ha già provveduto a richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di residenza dei suoi figli di provvedere alla trascrizione della variazione anagrafica sui registri di stato civile e le relative formalità sono già state curate, non vi è alcun motivo perché l'addetta all'Ufficio anagrafe rifiuti il rilascio della carta di identità per i suoi figli con le nuove generalità.
I miei migliori saluti.
Avv. Cocchi
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Riconoscimento del figlio |
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Buongiorno avvocato, ho una bimba di 5 anni il padre bioligico non l'ha riconosciuta ed e' sparito.
Sono fidanzata da quasi 3 anni ed a gennaio mi sposerò con lui, abbiamo intenzione di creare una famiglia e di allargarla.
Quello che ci chiedevamo noi è: la bambina può essere riconosciuta dal mio futuro marito?? O come si può fare per far in modo che lui diventi il papà e dia a lei anche il suo cognome?? è possibile?? grazie mille avv.
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Cara Signora, il riconoscimento del figlio è possibile solo da parte del genitore e quindi il suo futuro marito non può riconoscere la sua bambina. Dopo che si sarà sposata, Lei potrà però ricorrere al Giudice minorile, il quale potrà autorizzare l'inserimento di sua figlia nella vostra famiglia ai sensi dell'art.252 del Codice Civile.
Sinceri auguri!
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Immagini di minori |
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Gentile avvocato
Sono separata da alcuni mesi. La situazione si sta stabilizzando ma ci sono delle cose che proprio non mi vanno giu.
Una tra queste è che la nuova compagna del mio ex marito si permette di pubblicare le foto della mia bambina sui social network come facebook o altro.
Non voglio che a giro ci siano le foto di Martina, specialmente se è insieme a quella donna che per me non rappresenta nessuno!!
Insomma, la mia domanda è questa: esistono delle tutele? Posso far valere la mia volontà di non divulgare immagini della mia bambina di 9 anni?
Grazie mille per l’attenzione,
Silvana
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Gentile Signora Silvana
secondo i principi generali è vietato riprodurre il ritratto di una persona senza il consenso di questa.
Per i minori il diritto alla privacy è ancora più esteso: la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York ha espressamente ribadito, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della nostra Costituzione, che "Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione" e che "Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti".
La risposta alle sue domande è quindi sì, senza il suo consenso non possono essere pubblicate foto riguardanti sua figlia.
Cordiali saluti
Avv. Cristina Cocchi
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Figlio di coppia di fatto: uguali diritti oppure di serie B? |
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Gent.mo Avvocato Cocchi
Io ed il mio compagno abbiamo scoperto di aspettare un bambino. Non ci piace l’idea di “doverci”sposare per forza, ma ci è venuto in mente un dubbio : non è che nostro figlio sarà considerato di serie B solo perché non siamo sposati?
Grazie della cortese risposta
Anna
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Cara amica
lei e il suo compagno siete una coppia di fatto. Nonostante queste unioni siano sempre più diffuse, il nostro ordinamento non equipara i conviventi ai coniugi con la conseguenza che in molti ambiti i conviventi sono trattati alla stregua di due perfetti estranei.
Per esempio: non vi sono diritti successori in capo al convivente (è necessario fare testamento); il convivente non può chiedere permessi di lavoro in caso di malattia del patner; non è prevista
pensione di reversibilità a suo favore; in caso di ricovero in ospedale, non hanno valore le autorizzazioni ad intervenire d'urgenza.
Detto ciò, il suo bambino non è certo considerato di serie B!
La filiazione naturale è pressoché equiparata a quella legittima: potestà genitoriale, obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Vostro figlio avrà poi gli stessi diritti di successione per causa di morte al pari di un figlio legittimo. E anche in caso di crisi del rapporto, sono regolati in termini identici sia per il mantenimento che per l'affidamento (si applica la legge sull'affidamento condiviso).
Comunque aspetti di differenziazione ci sono. Il più rilevante (e spesso ignorato) è che il figlio naturale non acquista vincoli di parentela con i parenti dei genitori.
Sul tema, assai dibattuto, segnalo che è all'esame del Senato il disegno di legge n.2805 S, già approvato dalla Camera del Deputati, volto ad eliminare le residue distinzioni sia di merito che lessicali tra figli legittimi e naturali.
Un saluto e auguri per la sua gravidanza.
Avv.Cocchi
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Mamma e papà: quando i rapporti sono tesi |
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Gentile Avvocato, le spiego a grandi linee la mia situazione. Ho avuto una relazione da cui è nata una bambina.
Dopo pochi mesi il mio ex compagno mi maltratta e mi picchia. Lo denuncio, vado in associazione per donne, sto circa un mese lì e poi stupidamente decido di tornare insieme a lui. Nei mesi successevi lui rinizia a fare violenza e pochi mesi dopo decido di lasciarlo ormai definitivamente da 5 anni.
All'epoca quando tornai con lui i miei avvocati chiesero comunque l'affido esclusivo a me, visto che essendo tornata con lui c'era il rischio che l'assistente sociale potesse prendere la bambina perché avevo deciso di tornarci insieme. Il provvedimento del giudice all'epoca fu che lui poteva vedere la bimba, tre volte alla settimana, e doveva mantenerla .
La situazione è la seguente, non la mantiene, comunque la prende sempre i suoi giorni. In questi anni ci sono stati ripetuti episodi verbali di violenza anche davanti alla bambina. L'ho denuciato più volte, senza ottenere niente, se non sentirmi dire che non potevo continuare a denunciarlo altrimenti il conflitto non sarebbe mai finito. A oggi, le posso dire, che la situazione è un po' migliorata. La bambina va molto volentieri con lui, io sono sempre molto disponibile, anche se non le nego la mia paura. Dalla scorsa estate per problemi di salute tiene la bambina anche a dormire i tre giorni. Il tribunale le ha concesso le ferie estive di 15 giorni, adesso prende la bimba tre volte con pernotto.
In più da 2 annni ho una relazione e ci sarebbero progetti futuri. IL mio ex l'altro giorno mi ha minacciato che non avrei più visto la bambina se avessi avuto una storia. Non credo che faccio niente di male. A questo punto l'affido esclusivo non c'è, se non solo sulla carta. Io vorrei andare via con il mi compagno qualche giorno, chiedere al mio ex se per 4 giorni può stare con la bambina. Ho paura però , ho paura di sbagliare, i miei avvocati mi dicono...ma che male c'è?? E io mi chiedo... dopo anni di lotte, denuncie, violenze... il tribunale gli ha sempre concesso le visite e pure le ferie insieme nonostante non la mantenga... Io paradossalmente vedo mia figlia che adora sua padre... Io come mi devo comportare, rischio che lui dica del tipo"la mamma per farsi un fine settimana con il nuovo compagno lascia la bambina?"
Grazie mille per il riscontro e scusi il casino ma non è facile da scrivere
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Concordo pienamente con i suoi legali: che male c'è? Quale colpa avrebbe verso sua figlia? Sua figlia sta bene con lei e anche con il padre. Se il Tribunale non ha vietato i rapporti tra il padre e la bambina significa che lo ha ritenuto idoneo ad accudire la figlia. E certamente il fatto che la bambina veda volenteri il padre lo conferma.
La saluto.
Avv. Cristina Cocchi
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Affidamento esclusivo |
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Buongiorno Avvocato, sono prossima all'udienza per la seprazione da mio marito e viviamo già in case diverse dal 1 dicembre 2011.
Il ricorso depositato prevede l'affidamento condiviso. Il mio futuro ex marito si è detto disponibile all'affido esclusivo perché il bimbo, nato prematuro, necessita di visite mediche, psicomotricità, logopedista ecc...e l'affido deciso rallenta i tempi e richiede sempre doppi conensi.
Inoltre non riece a tenere il bimbo più di una domenica ogni due,dalle 9 alle 14. Se il bimbo fa il sonnellino da lui e poi dopo merenda torna, la notte è agitato, piange; oltre a non voler andare col papà al mattino.
Esiste una dichiarazione che lui possa scrivere perdirsi d'accordo con l'affido esclusivo? grazie |
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Buongiorno Signora.
Suo marito può chiedere l'affidamento esclusivo del vostro bambino in sede di udienza di separazione con dichiarazione che sarà messa a verbale. Direi però che non ci siano condizioni tali da giustificare l'affidamento esclusivo a lei del bambino, benché ci sia l'espressa disponibilità del padre. Infatti, in tema di affidamento, la regola generale è quella dell'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con esercizio comune della potestà mentre l'affidamento esclusivo, all'uno o all'altro dei genitori, è l'eccezione che deve essere giustificata da validi e comprovati motivi. Il Giudice potrà fare ricorso all'affidamento esclusivo dei minori ad uno soltanto dei genitori quando l'affido condiviso non sia possibile, con esclusivo riguardo all'interesse dei minori stessi. Pertanto sarà il Giudice a decidere nell'interesse di vostro figlio.
Cordialità.
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In fase di separazione giudiziale |
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Gentile avvocato,
con mio marito stiamo per separarci poiché lui ha un'altra storia ormai da un anno e non mi ama piu'.
Ora aspettiamo solo la data dell'udienza, in questo frattempo pur vivendo ancora insieme con mio marito lui continua a vivere la sua storia con la nuova compagna ed io mi occupo di nostra figlia e ogni tanto esco con le amiche.
Di recente ho conosciuto un uomo e ci piacciamo molto soltanto che ho tanta paura nel frequentarlo perché penso di perdere mia figlia e il suo affidamento qualora mi vedesse o lui o qualche suo amico in giro, secondo lei rischio qualcosa nell'intraprendere questa relazione durante la separazione ancora non legalizzata, nonostante lui abbia la sua storia?
Cordiali saluti
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Cara amica, la violazione dei doveri coniugali (tra i quali l'obbligo reciproco di fedeltà) può comportare, laddove richiesto dal coniuge incolpevole, l'addebito della separazione al coniuge ritenuto responsabile.
L'addebito comporta numerose conseguenze di tipo patrimoniale: nascita dell'obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge; perdita dei diritti successori; perdita dell'assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge cui è stata addebitata la separazione sia quello economicamente più debole. Permane comunque il diritto agli alimenti. Nessuna conseguenza diretta invece sull'affidamento dei figli minori, la cui pronuncia è adottata dal Tribunale nell'esclusivo e primario interesse della prole.
Quanto al comportamento infedele, vi è da dire che non è di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare la pronuncia di addebito in quanto occorre un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi e di ogni altra circostanza e condizione del loro ménage al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, ovvero che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto.
Venendo più nello specifico della Sua domanda, secondo la giurisprudenza più recente una volta iniziato il giudizio di separazione e cessata di fatto la convivenza, non possono più assumere autonomo rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità. Un adulterio può pertanto portare a una pronuncia di addebito solo nell'ipotesi in cui sia effettivamente causa dell'intollerabilità della convivenza e non invece qualora sia una conseguenza di una situazione già deterioratasi, come è nel Suo caso.
Detto questo, io Le consiglierei comunque una certa cautela almeno fino all'udienza Presidenziale.
Un saluto.
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Nuova città e nuova casa con la mamma |
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Gentile Avvocato,
con mio marito stiamo purtroppo per separarci, abbiamo una bimba di 5 anni e abitiamo a Perugia, ma io sono nata a Siracusa per cui vorrei tornare giù con mia figlia anche perché ho ricevuto la proposta per un buon lavoro che mi permetterà di occuparmi di mia figlia. Cambieranno le modalità di visita ma non ostacolerei mai il rapporto tra mio marito e mia figlia, che essendo ancora piccolina credo sarà collocata presso di me pur avendo l'affidamento condiviso. Non voglio per me alcun mantenimento ma a Perugia non ho nulla e nessuno.
Il giudice mi verrà incontro? Mi permetterà di trasferirmi con mia figlia di 5 anni per le mie motivazioni lavorative?
Cordiali saluti.
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Gentile Signora,
l’articolo 155-quater del Codice civile, al comma secondo, regola il cambio di residenza in corso di separazione. La norma stabilisce che se un coniuge muti la residenza e ciò influisce con le modalità di affidamento dei figli, l’altro può chiedere al giudice la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, anche di natura economica.
La questione del mutamento di residenza è stata sempre molto dibattuta, e già prima della legge di riforma del 2006 (che ha introdotto la norma sopra indicata) si discuteva se il genitore affidatario avesse o meno tale diritto. Si ritiene che la norma vigente riconosca il diritto di cambiare residenza, salvo eventuale revisione delle condizioni di separazione.
Un caro saluto.
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Una nuova famiglia... è possibile? |
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Salve avvocato,
sono separata legalmente da tre anni. Ho l'affidamento esclusivo di mio figlio perché il padre è tossicodipendente.
Da circa un anno frequento un uomo con il quale sarei intenzionata a creare una famiglia: convivenza ed eventualmente un altro figlio (se verrà). Secondo lei tutto ciò è possibile o rischio di compromettere l'affido esclusivo che ho? Consideri che il mio ex marito vorrebbe l'affido congiunto e che ha già fatto presente al giudice che io frequento un'altra persona e che anche mio figlio frequenta il mio fidanzato...
La ringrazio per la sua cortese attenzione.
Le invio i miei più sinceri saluti nella speranza di una sua gentilissima risposta.
Sara.
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Cara Sara,
la decisione del Giudice in merito all'affidamento esclusivo di suo figlio non è certo rivedibile per il solo fatto che frequenta un altro uomo, con il quale ha tutto il diritto di voler formare una famiglia.
Se il padre di suo figlio vuole ottenere l'affidamento condiviso dovrà dimostrare che sono cambiate le ragioni che determinarono l'affido soltanto a Lei.
La regola generale è infatti quella dell'affidamento condiviso dei figli minori, i quali hanno diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore (art.155 Codice Civile); a tale regola il Giudice può derogare (art.155 bis) disponendo l'affidamento esclusivo soltanto in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore che lo giustifichino, quali ad esempio, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore, il suo stato di salute psichica, la sua anomala condotta di vita (se è detenuto o altro), il disinteresse economico ed affettivo.
Le segnalo piuttosto che nel caso in cui il Giudice le abbia assegnato la casa familiare e questa sia di proprietà del padre di suo figlio, il diritto al godimento dell'abitazione viene meno in caso di convivenza more uxorio o di matrimonio (art.155 quater). Capita infatti che il nuovo compagno del genitore assegnatario della casa vi si stabilisca, con danno dell'altro genitore, che pertanto la legge ha scelto di tutelare.
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Affidamento del figlio maggiorenne |
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Gentile Avvocato,
sono separato da circa 1 mezzo. I miei figli sono affidati alla madre. Ora la mamma vuole affidare il figliomaggiorenne a me con la parte spettante di mantenimento. E' sufficiente una autocertificazione firmata dalla mamma?
Grazie,
Marco
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Caro Marco, l'istituto dell'affidamento (che di regola è condiviso, avendo il nuovo art. 155 del codice civile accantonato l'affidamento esclusivo ad ipotesi marginali) non è applicabile ai figli maggiorenni, trattandosi di istituto previsto esclusivamente a tutela e nell'interesse dei figli minori di età. Pertanto se suo figlio maggiorenne - fino ad oggi domiciliato presso la madre - vuole trasferirsi da Lei non ci sono problemi di sorta, può farlo senza alcuna necessità di provvedimenti del Giudice, nè tantomeno certificazioni della madre.
"Se suo figlio non è economicamente indipendente, sia Lei che la madre dovrete continuare a concorrere al suo mantenimento, sempre in proporzione al vostro reddito complessivo, comprensivo cioè del patrimonio personale e delle rispettive capacità di produrre reddito.
Secondo poi la nuova formulazione dell'art.155 quinques, il Giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, da versarsi direttamente all'avente diritto. La saluto cordialmente
Avv. Cocchi
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Eredità al nascituro |
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Gent.mo Avvocato
sono incinta di 7 mesi, e so che il mio bambino sarà maschietto.
A causa di un’eredità, potrei girarla intestando una casa ad un figlio ancora non nato?
Grazie mille.
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Gentile Signora,
il nostro ordinamento riconosce la possibilità a favore del concepito di essere titolare di diritti subordinatamente all’evento della nascita (art.1 comma 2 Codice Civile), momento nel quale avviene l’acquisto della capacità giuridica cioè dell’attitudine alla titolarità di diritti e doveri giuridici. In particolare, l’art.462 del Codice Civile afferma che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione, presumendo concepito chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Dalla sua lettera mi pare di capire che lei non abbia ancora accettato l’eredità di cui parla.
In tal caso, lei dovrà rinunciare all’eredità, in modo tale che suo figlio, quale suo discendente, potrà succedere per rappresentazione, subentrando a lei. L’accettazione dell’eredità (da parte dei genitori, quali rappresentanti del bambino – nato o nascituro) avverrà dopo la necessaria autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Qualora si tratti di successione testamentaria, prima di rinunciare all’eredità le consiglio di accertarsi che il testatore non abbia previsto disposizioni sostitutive per il caso di rinuncia all’eredità da parte dei chiamati, disposizioni queste che prevarrebbero sulla rappresentazione a favore di suo figlio.
Se invece lei ha già accettato l’eredità, il suo bambino (non ancora nato) potrà ricevere il bene per donazione.
Auguri sinceri.
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Nonni: quali i loro diritti? |
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Gentilissima Avvocato,
abbiamo problemi relazionali con i genitori di mio marito da diversi anni ormai. Da quando è nato nostro figlio, 2 anni fa, loro entrano ed escono da casa nostra perché si ritengono in pieno diritto di visitare il bambino quando credono loro. E non solo, quando vengono ci ignorano completamente e fanno come se noi non esistessimo, scavalcando il nostro ruolo educativo. Abbiamo degli obblighi legali verso di loro? Altrimenti io e mio marito vorremo che queste intromissioni terminassero.
Grazie per la risposta che vorrà darci.
Laura e Franco
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Cari Laura e Franco,
già da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto meritevoli di tutela le relazioni affettive nonni-nipoti e in varie occasioni hanno anche riconosciuto che il genitore non possa arbitrariamente comprimere il diritto di visita dei nonni se non nel caso di gravissimi motivi.
Con la legge n.54 del 2006, la c.d. legge sull’affido condiviso, il Legislatore ha per la prima volta riconosciuto l’esistenza di un diritto del figlio a conservare, anche in caso di separazione dei genitori, rapporti significativi con i nonni.
Tuttavia tale diritto non è stato riconosciuto in capo ai nonni, i quali pertanto non hanno alcun diritto soggettivo ad avere con sé il nipote bensì soltanto un interesse che è protetto dall’Ordinamento solo nel caso in cui la sua tutela coincida con quella del minore ad avere soddisfacenti rapporti con i nonni. Ciò significa, per esempio, che in presenza di rapporti eccessivamente litigiosi tra genitore del minore e nonni, al fine di assicurare l’armonico sviluppo della personalità del bambino, il giudice può ritenere opportuno vietare ogni contatto tra il minore e i nonni.
I genitori di Franco dunque non hanno alcun diritto di vedere il nipote quando vogliono, né tanto meno di intromettersi nelle vostre scelte educative. Spiegate loro che è interesse del vostro bambino incontrarli e passare del tempo con loro, ma in un clima di serenità di rapporti, che sicuramente è compromesso da una loro eccessiva intromissione nella vostra famiglia.
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Non voglio divorziare |
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Gentile Avvocato
ho una bambina di 4 anni e sono separata consensualmente da piu di tre anni.
Poiché spero di arrivare ad una riconciliazione con il padre di mia figlia, non voglio concedergli il divorzio.
Se lui insistesse sarei obbligata a divorziare?? E cosa cambierebbe per me e per la bambina? Lui adesso mi passa un assegno per la piccola, potrebbe cessare di darmelo se io mi opponessi al divorzio?
Grazie mille per la risposta che vorrà mandarmi.
Letizia
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Cara Letizia,
comprendo il suo desiderio di ricostituire la sua famiglia, ma il divorzio può essere pronunciato anche nel caso in cui l’intenzione di voler sciogliere il matrimonio sia di un coniuge soltanto.
Il divorzio infatti trova il suo fondamento nell’impossibilità della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e cioè in una convivenza che si basi sulla reciproca assistenza e collaborazione. Quindi in caso di un suo rifiuto al divorzio, suo marito potrà rivolgersi in via autonoma al giudice. Quanto agli effetti, con la sentenza di divorzio viene meno il suo status di coniuge, con la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio. In quanto donna divorziata perde inoltre il diritto all’uso del cognome di suo marito, salvo diversa autorizzazione del giudice.
Conseguenza importante è anche, ovviamente per entrambi, la perdita dei diritti successori.
Nessuna conseguenza negativa invece nei confronti della sua bambina, neppure per il caso in cui lei si opponesse al divorzio. L’obbligo del padre di concorrere al mantenimento della piccola rimane fino a quando sua figlia non sarà economicamente indipendente.
Un caro saluto.
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I passaporti dei bambini |
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Salve.
Mi chiamo Margarita. Ho una situazione molto difficile. I miei 2 bimbi minori sono stati affidati ai servizi sociali. Il padre non ha mai dato una lira. Io ho fatto la denuncia. Ho bisogno di avere i passaporti dei bimbi, ma non riesco ad ottenere il permesso del padre. Il mio avvocato ha chiesto al mio ex e al suo avvocato in forma scritta, ma non ho ottenuto risposta. Ho chiesto alla assistente sociale, ma lei mi dice di chiedere al mio avvocato. L’assistente sociale non riesce a mettersi in contatto con mio ex, lui non risponde alle telefonate, lei ha mandato 2 raccomandate con invito a un colloquio, ma lui non è venuto. Come posso avere i passaporti per i miei figli? Vorrei togliere al padre la potestà genitoriale, è possibile?
Grazie!
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Cara Margarita,
suppongo che la situazione sia molto delicata.
Per il rilascio del passaporto ai suoi bimbi è necessario il consenso del loro padre. Infatti l’affidamento dei minori ai servizi sociali non fa decadere la potestà genitoriale, sulla quale si può pronunciare solo il giudice minorile, su sua richiesta, accertati comportamenti pregiudizievoli del padre nei confronti dei figli.
Pertanto i servizi sociali non possono allo stato attuale fare molto, se non invitarlo ad un colloquio, come hanno già fatto. Valuti insieme al suo legale di fiducia se, in concreto, ci sono le condizioni per ricorrere al giudice per ottenere la decadenza del padre dalla potestà.
Un caro saluto
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Affidamento esclusivo |
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Salve Dott.ssa Cocchi,
Il padre di mio figlio si disinteressa al bambino, praticamente da quando venne al mondo!!
Le visite le salta quasi regolarmente e spesso non ricevo l’assegno di mantenimento. E’sufficiente questo per richiedere l’affidamento esclusivo?
Grazie
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Carissima,
l’affidamento dei figli minori della coppia è regolato, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n.54 del 2006 all’art.155 del Codice Civile, dal principio generale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Tale regime, tuttavia, presuppone un comune impegno progettuale dei genitori medesimi in ordine alle scelte relative ai figli minori di età, oltre che alla loro cura nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana, in ogni caso residuando in capo al Giudice il potere di dar luogo all'affido esclusivo qualora ciò sia più rispondente all'interesse primario dei figli ed alle esigenze dei medesimi.
In particolare, possono costituire circostanze idonee a determinare nel Giudice la decisione di procedere ad un affido esclusivo il riscontrato disinteresse dell'altro genitore, l'allontanamento dalla casa familiare, il conseguente disinteresse per la prole, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Nel suo caso, quindi, il giudice potrebbe ritenere mancanti i presupposti minimi per disporre l’affidamento condiviso. In ogni caso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art.570 codice penale.
Cordialità.
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